Dallo Statuto dell'UCOII

SCOPI

ART. 3 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, opera per fini di solidarietà e la sua durata è illimitata. Essa non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta e si avvale, per lo svolgimento dell’attività, in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie, e gratuite dei soci e rientra tra le Associazioni di promozione sociale come previsto dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 in quanto svolge, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore degli associati e non.

ART. 4 – L’Associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale adoperandosi per la promozione, la diffusione e lo sviluppo sul territorio italiano della fede e della cultura islamica, secondo i principi stabiliti dal Corano, dalla Tradizione del Profeta e dal concorde parere della maggioranza dei credenti, mediante tutti gli strumenti leciti e lecitamente utilizzabili alla realizzazione dello scopo sopra enunciato.

A tal fine si prefigge di:

* rendere effettivo l'inserimento dei musulmani nella società italiana, facendo salva le loro fede, identità, cultura, tradizione ed educazione;

* testimoniare la presenza dei credenti nelle attività produttive e culturali in Italia, come portatori di un messaggio di pace e di giustizia per tutta la società;

* fornire ai musulmani e a chiunque lo richieda aiuto spirituale, intellettuale e materiale finalizzato ad un loro migliore rapporto con il loro 
Creatore (Gloria a Lui, l'Altissimo), fra loro stessi con i loro
corregionali e la società tutta;

*promuovere il dialogo all'interno della società tra tutte le sue componenti: intra ed inter religiose, laiche, sociali;

* associarsi ad altre Associazioni, Enti e similari, in Italia e all'estero, le cui forme legali e finalità non siano in contrasto con il presente Statuto;

* tendere alla realizzazione di un'intesa ex art. 8 della Costituzione, con lo Stato Italiano, al fine di meglio garantire alle comunità islamiche italiane l'esercizio del culto in conformità con i principi dello Stato e le norme di Legge;

* promuovere, organizzare e realizzare attività di volontariato, cooperazione e solidarietà concreta in situazioni di emergenza umanitaria, di affermazione e di difesa dei diritti umani, di assistenza ed aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali, guerre e violenza generalizzata, esclusione sociale e discriminazione di ogni tipo;

* sostenere con tutte le sue capacità la causa della giustizia, della pace e del benessere dell'Umanità.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali ed ai principi dell'ordinamento internazionale e del diritto italiano sono espressamente vietate.

L’Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili e necessarie al conseguimento dello scopo sociale.